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Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 25/05/1987 Ud. (dep. 13/08/1987) Rv. 176546 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI UNA PENA ACCESSORIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176546-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI UNA PENA ACCESSORIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*

Il divieto della reformatio in pejus non ha valore quando il giudice di appello aggiunga di ufficio alla pena principale inflitta in primo grado le pene accessorie che conseguono ope legis alla condanna e che siano predeterminate in ogni effetto penale dalla previsione legislativa. (Conf mass n 168925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)