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Sez. 6, Sentenza n. 2032 del 01/12/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180451 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA ACCESSORIA APPLICATA IN APPELLO IN DIFETTO DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180451-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA ACCESSORIA APPLICATA IN APPELLO IN DIFETTO DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Non si ha "reformatio in peius" qualora il giudice di appello, in difetto del gravame del pubblico ministero, applichi una pena accessoria omessa dal primo giudice, sempre che detta pena sia stata preordinata dalla legge in ogni suo elemento, con riguardo, cioè, all'applicabilità, alla specie e alla durata. (fattispecie in tema di applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, conseguenti "ex lege" a condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni). (Conf mass n 176546; (Conf mass n 168396; (Conf mass n 168925).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)