diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16084 del 22/07/2011 (Rv. 618775 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Ambito di applicazione - Tassazione di somme ricevute in dipendenza di procedimenti espropriativi di terreni destinati alla costruzione di opere pubbliche - Espropriazione di terreni con sovrastanti fabbricati - Assoggettabilità a tassazione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618775-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la disposizione dell'art. 11 della legge 30 giugno 1991, n. 413 - secondo cui ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l' entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989 - si applica a qualunque procedimento per l'espropriazione di terreni da destinare alla costruzione di opere pubbliche, anche se su di essi insistano fabbricati, non essendo tale evenienza, pur eventualmente idonea ad incidere sulla determinazione di indennità e risarcimenti, atta ad influire sulla "ratio" della norma in esame.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)