Sez. 5, Sentenza n. 12706 del 09/07/2004 (Rv. 574399 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Titolo fonte della plusvalenza - Antecedenza al 31 dicembre 1988 - Percezione delle somme in epoca successiva alla entrata in vigore della predetta legge - Ritenuta del 20 per cento ex art. 11, commi quinto, sesto, settimo, legge n. 413/91 - Applicabilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale di tale disciplina per contrasto con l'art. 42 Cost. in caso di determinazione dell'indennità di esproprio (o del prezzo della cessione volontaria) ai sensi dell'art.5 bis legge n.359/1992 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al primo gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art.11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, e, per altro verso, i commi primo, lett. f) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (che equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art.11 dispongono per l'avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Nè tale disciplina confligge con l'art. 42 cost. (con riferimento all'art.53 cost.) in ragione di un preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell'indennità determinata secondo l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 in misura sensibilmente inferiore al valore di mercato, occorrendo distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali-indennitari, con rigorosa delimitazione dei rispettivi ambiti di riferimento, nel senso che la questione circa la congruità dell'indennizzo è estranea all'area di operatività dell'art. 53 cost. e, all'inverso, quando sia censurata una misura fiscale alla stregua di provvedimento ablatorio, la denuncia di incostituzionalità è disattesa ove sia rinvenibile una giustificazione economica alla specifica imposizione, indipendentemente dall'incidenza sul patrimonio del soggetto passivo, purché sussista il collegamento oggettivo del tributo ad un concreto presupposto impositivo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)