Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del 12/11/2014 (Rv. 632904 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile - Ambulatorietà - Esclusione - Cedibilità ex art. 1260 cod. civ. - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)