Sez. 1, Sentenza n. 1961 del 04/09/1984 Cc. (dep. 21/09/1984) Rv. 165629 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - OMISSIONE DELLA TRASCRIZIONE IN VERBALE E DEL RELATIVO DEPOSITO - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - OMISSIONE DELLA TRASCRIZIONE IN VERBALE E DEL RELATIVO DEPOSITO - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.*
Non è causa di nullità la omissione della trascrizione in verbale delle intercettazioni telefoniche le quali costituiscono legittima fonte di prova ancor prima della trascrizione e del deposito, se regolarmente assunte. Pertanto non è viziato il provvedimento restrittivo della libertà personale fondato sulle prove acquisite tramite intercettazioni telefoniche, allorquando il relativo verbale di trascrizione non sia stato ancora formato o depositato. (V mass n 162736, per la seconda parte; (Conf mass n 142365, per la prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)