Sez. 1, Ordinanza n. 929 del 26/03/1979 Cc. (dep. 26/06/1979) Rv. 142365 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - VALORE PROBATORIO - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE IN VERBALI DELLE COMUNICAZIONI - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - VALORE PROBATORIO - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE IN VERBALI DELLE COMUNICAZIONI - FATTISPECIE.*
Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche costituiscono legittima fonte di prova anche prima che il magistrato disponga, ai sensi dell'art 226 quater cod proc pen, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. (nella specie si e tra l'altro precisato che l'anzidetta traduzione in verbali delle comunicazioni registrate non e ricompresa nelle modalita esecutive dell'intercettazione e quindi la sua omissione non e causa di nullita).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)