Sez. 5 - , Ordinanza n. 2602 del 30/01/2019 (Rv. 652372 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Redditi di impresa - Ricavi per prestazioni "extra-budget" di strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Principio di competenza - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito di impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni "extra-budget", ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base ad una convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e determinabilità dell'ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)