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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18237 del 24/10/2012 (Rv. 624228 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE | Spese e componenti negativi - Incertezza sull'esistenza o oggettiva indeterminabilità del relativo ammontare - Nozione di obbiettiva determinabilità - Deroga al principio di competenza - Condizioni - Individuazione dell'esercizio di competenza - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2012-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624228-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE

In tema di imposte sui redditi d'impresa, dalla complessiva prescrizione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si desume che anche per le spese e gli altri componenti negativi, dei quali "non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare", il legislatore considera come "esercizio di competenza" - l'individuazione del quale in concreto involge accertamenti di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale - quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L'obbiettiva determinabilità sancita dalla legge non è collegata o collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, essendo, altrimenti, ad esse demandata la scelta di stabilire a quale esercizio di competenza imputare la relativa componente del reddito d'impresa, sicché il mancato accordo delle parti non significa necessariamente che il costo non sia, prima dell'accordo stesso, obbiettivamente determinabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)