Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 22/02/1985 (Rv. 439573 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE - NECESSITÀ DI RIPARAZIONI - OBBLIGO DI AVVISO AL LOCATORE DA PARTE DEL CONDUTTORE - VIOLAZIONE - OPPONIBILITÀ AI TERZI CHE ABBIANO SUBITO DANNI PER L'OMESSA MANUTENZIONE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE - NECESSITÀ DI RIPARAZIONI - OBBLIGO DI AVVISO AL LOCATORE DA PARTE DEL CONDUTTORE - VIOLAZIONE - OPPONIBILITÀ AI TERZI CHE ABBIANO SUBITO DANNI PER L'OMESSA MANUTENZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del conduttore di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni alla cosa locata esplica i suoi effetti nell'ambito dei rapporti interni fra le parti del contratto di locazione, sicché la sua violazione non può essere opposta ai terzi, i quali abbiano subito danni a causa dell'omessa manutenzione o riparazione dell'immobile locato, dal proprietario-locatore. (V 4384/79, mass n 400916; (V 3933/77, mass n 387631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)