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Sez. 3, Sentenza n. 3933 del 08/09/1977 (Rv. 387631 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITA DI RIPARAZIONI) - OBBLIGO DI AVVISO DEL LOCATORE DA PARTE DEL CONDUTTORE - VIOLAZIONE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL LOCATORE AI TERZI DANNEGGIATI DALLA OMESSA RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387631-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITA DI RIPARAZIONI) - OBBLIGO DI AVVISO DEL LOCATORE DA PARTE DEL CONDUTTORE - VIOLAZIONE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL LOCATORE AI TERZI DANNEGGIATI DALLA OMESSA RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*

L'art 1577 cod civ - circa l'Obbligo del conduttore di dare avviso al locatore della necessita di riparazioni alla cosa locata - riguarda i rapporti interni tra il locatore e il conduttore e, pertanto, la violazione del predetto Obbligo non puo essere opposta dal locatore ai terzi che abbiano risentito un danno per effetto della omessa manutenzione o riparazione dell'immobile locato. (V 2139/66 mass n 324167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)