Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 22/03/1984 (Rv. 434001 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DIFFERENTE FUNZIONE DEGLI UNI E DELL'ALTRA - COMPATIBILITÀ - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DIFFERENTE FUNZIONE DEGLI UNI E DELL'ALTRA - COMPATIBILITÀ - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa: conseguentemente, le due misure sono giuridicamente compatibili e, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (V 7585/83, mass n 432189; (V 830/82, mass n 418650; (V 3603/81, mass n 414216; (Conf 5998/80, mass n 409774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)