Sez. 1, Sentenza n. 9058 del 01/06/1976 Ud. (dep. 29/09/1976) Rv. 134424 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NOZIONE DI PRECEDENTE CONDANNA OSTATIVA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NOZIONE DI PRECEDENTE CONDANNA OSTATIVA.*
In seguito alla modifica apportata all'ultima parte dell'art 164 cod pen dalla legge 7 giugno 1974, n 220, e possibile concedere una seconda volta la sospensione condizionale della pena, purche le due condanne non superino complessivamente i limiti stabiliti dall'art 163 cod pen. ai fini della reiterazione, per condanna precedente deve intendersi esclusivamente la condanna a pena detentiva per delitto (sospesa o non sospesa), e quella che sia stata sospesa, pur non essendo di per se ostativa. Le condanne alla multa, all'arresto e all'ammenda, non essendo ostative alla concessione del beneficio, non costituiscono precedente condanna, e pertanto non vengono in considerazione ai fini della applicabilita dell'ultima parte dell'art 164 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)