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Sez. 1, Sentenza n. 9167 del 01/08/1992 (Rv. 478410 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Atti successivi alla dichiarazione - In genere | Assegno bancario - Emittente - Emissione successiva alla dichiarazione di fallimento - Banca trattaria - Pagamento in favore del prenditore- Indebito - Configurabilità - Azione di ripetizione - Ammissibilità- Banca - Legittimazione in proprio - Spettanza - limiti.
Stato
decisa il 1992-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478410-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Atti successivi alla dichiarazione - In genere

L'inefficacia dell'ordine di pagamento espresso con assegno bancario, discendente dalla posteriorità della sua emissione rispetto alla dichiarazione del fallimento dell'emittente, implica, in caso di pagamento dell'assegno medesimo da parte della banca trattaria in favore del prenditore, il carattere indebito di tale pagamento, ed altresì la legittimazione all'azione di ripetizione non dell'emittente, ma della banca medesima, in proprio (quindi all'infuori delle disposizioni di cui all'art. 1271 cod civ. in tema di eccezioni opponibili dal delegato), e nei limiti dell'effettiva entità dell'esborso subito (nella specie, ridotto da transazione intervenuta fra la banca e la curatela per una restituzione solo parziale della provvista costituita dal fallito sul conto corrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)