Sez. 3, Sentenza n. 19565 del 29/09/2004 (Rv. 577422 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Assegno bancario - Falsità della firma di emittenza - Inesistenza dell'obbligazione cartolare (art. 10 R.D. 1736/1933) e dell'ordine alla banca trattaria di pagare - Conseguenze - Indebito oggettivo del pagamento - Qualità di "solvens" della banca - Legittimazione all'esperimento dell'"actio indebiti" nei confronti dell'"accipiens" - Danni derivati alla banca - Possibilità di rivalsa nei confronti del correntista - Presupposti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
La falsità della firma di emittenza di un assegno bancario non crea alcuna obbligazione cartolare a carico dell'autore apparente di essa(art. 10 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), né ordine o delega di pagamento alla banca trattaria. Pertanto questa non può, venuta a conoscenza della falsità della firma, riversare il corrispondente importo sul conto del correntista estinguendone la corrispondente provvista, ma, avendone la legittimazione in qualità di "solvens", può ripetere l'indebito oggettivo dall' "accipiens", salvo poi rivalersi degli eventuali danni nei confronti del correntista, se sussiste la sua colpa secondo i principi generali e secondo la convenzione di assegno(che lo obbliga tra l' altro a custodire con ogni diligenza il carnet e a denunziarne senza ritardo alla banca il furto o lo smarrimento) e se sussiste la diligenza professionale del banchiere (che lo obbliga a confrontare la firma del traente con lo specimen depositato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)