Sez. L, Sentenza n. 7098 del 28/08/1987 (Rv. 455257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'I.N.A.I.L. - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONI DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (POSTUMI DELL'INFORTUNIO VALUTATI, DAL C.T.U., IN MISURA, DELL'8%, INFERIORE A QUELLA MINIMA, SUPERIORE AL 10%, PREVISTA, PER L'INABILITÀ INFORTUNISTICA, DAL DPR 1965 N. 1124).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'I.N.A.I.L. - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONI DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (POSTUMI DELL'INFORTUNIO VALUTATI, DAL C.T.U., IN MISURA, DELL'8%, INFERIORE A QUELLA MINIMA, SUPERIORE AL 10%, PREVISTA, PER L'INABILITÀ INFORTUNISTICA, DAL DPR 1965 N. 1124).*
L'Azione di regresso che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'Inail può proporre nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio per il rimborso di quanto corrisposto all'infortunato o ai suoi superstiti, trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. Pertanto il datore di lavoro, di cui sia stata accertata la responsabilità dell'infortunio, non può contestare il diritto di regresso dell'istituto - in relazioni a prestazioni obbligatorie che egli assuma indebitamente erogate (nella specie, perché i postumi dell'infortunio erano stati valutati, dal C.T.U., in misura, dell'8%, inferiore a quella minima, superiore al 10%, prevista, per l'inabilità infortunistica, dal DPR 1965 n. 1124) - ove le somme correlativamente richieste in rivalsa non superino l'entità del danno sofferto dal lavoratore (e che il datore di lavoro è comunque tenuto a risarcire) quantificato in base alla misura dell'accertata Invalidità. (Conf 2050/84, mass n 434113, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)