Sez. L, Sentenza n. 5532 del 17/06/1996 (Rv. 498110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro autonomo - Distinzione - Criteri - "Nomen iuris" attribuito dalle parti - Rilevanza - Limiti - Caratteristiche concretamente assunte dalla prestazione - Influenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, la pur preliminare indagine sull'effettiva volontà negoziale - diretta ad accertare, anche attraverso il nome "iuris" attribuito al rapporto, se le parti abbiano inteso conferire alla prestazione il carattere della subordinazione - non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente assume dalla prestazione stessa nel corso del suo svolgimento, sì da doversi riconoscere l'acquisizione di quel carattere quante volte tale svolgimento non si appalesi coerente con la sua originaria denominazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)