Sez. L, Sentenza n. 13724 del 30/12/1992 (Rv. 480123 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Compenso e indennità di carovita - Riconducibilità alla funzione ex art. 36 Cost. - Esclusione - Conseguenze - Ripetizione dei compensi indebiti ricevuti in buona fede - Ammissibilità.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Il compenso dovuto dalle unità sanitarie locali ai medici convenzionati costituisce, anche per quanto riguarda l'indennità di carovita di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 292 del 1987, un corrispettivo per prestazioni lavorative svolte in piena autonomia, che si aggiunge a quello per l'abituale e normale esercizio di un'attività libero-professionale e non è quindi riconducibile alla funzione di garanzia di bisogni primari e di sostentamento propria, ex art. 36 Cost., dello stipendio o del salario del lavoratore dipendente pubblico o privato; ne consegue, in difetto di specifica previsione normativa, la piena applicabilità - con riguardo a compensi percepiti indebitamente, ancorché in buona fede, dai sanitari predetti - della disciplina generale in tema d'indebito (oggettivo) dettata dall'art. 2033 cod. civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 08/06/1987 num. 292 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)