Sez. 3, Sentenza n. 1164 del 15/02/1996 (Rv. 495856 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - IN GENERE | Istanza di revoca dell'assegnazione - Provvedimento di rigetto - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi o opposizione alla distribuzione - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - IN GENERE
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 529 cod. proc. civ., non avendo il carattere della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., bensì è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 cod. proc. civ.), ove all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)