Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 04/06/1987 (Rv. 453503 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - POTERI DEL TRIBUNALE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - POTERI DEL TRIBUNALE.*
Qualora l'obbligato all'assegno di divorzio muoia senza lasciare un coniuge superstite, l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, consente al tribunale, in Sede camerale, di attribuire in tutto od in parte la pensione di reversibilità, che sarebbe spettata a detto coniuge superstite, al coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio, e cioè di costituire in favore di quest'ultimo un credito, di natura autonoma e distinta, tanto rispetto all'assegno di divorzio, quanto rispetto al trattamento previdenziale, ma equiparato per l'oggetto al credito pensionistico, e di conseguenza soggetto ad automatica variazione (senza necessità di ulteriore intervento del giudice) in relazione ai successivi incrementi di pensione, nonché suscettibile di analoga decorrenza (primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato). La medesima norma, invece, non assegna al tribunale, nell'indicata Sede camerale, anche il potere di statuire sull'attribuzione della residua parte del trattamento di reversibilità alle persone contemplate nel terzo comma (figli, genitori e collaterali), pure se interventi in giudizio, atteso che ogni questione in proposito, investendo il rapporto assicurativo, deve essere definita nell'ordinaria Sede contenziosa (e con il rito del lavoro). (V 3583/84, mass n 435576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)