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Sez. L, Sentenza n. 3583 del 15/06/1984 (Rv. 435576 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 E ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - DIRITTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435576-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 E ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - DIRITTO - DECORRENZA.*

L'attribuzione patrimoniale prevista dall'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436, a favore del coniuge superstite, costituendo diretto oggetto del relativo diritto, decorre retroattivamente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dello assicurato secondo la precisa disposizione dell'art. 5 d.l.l. 18 gennaio 1945 n. 39, purché in tale momento sussistano le condizioni cui è subordinato il diritto del coniuge divorziato. Tale termine di decorrenza massima non esclude peraltro una decorrenza concreta dell'attribuzione patrimoniale da data posteriore, anteriore od anche coincidente con la presentazione della domanda giudiziale, in funzione del momento in cui tale diritto si sia perfezionato nei suoi elementi qualitativi e quantitativi. (Conf 7238/83, mass n 431836; (Conf 652/83, mass n 425400; (Conf 651/83, mass n 425397).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)