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Sez. 2, Sentenza n. 6791 del 15/06/1995 (Rv. 492886 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Contratti a prestazioni corrispettive - Deduzione di reciproche inadempienze - Individuazione della parte colpevole dell'inadempimento - Criteri.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492886-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

Nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale parte stia l'inadempimento colpevole, è necessaria la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalità, la rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e per stabilire quale di esse sia stata preponderante ed idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)