Sez. 2, Sentenza n. 6791 del 15/06/1995 (Rv. 492886 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Contratti a prestazioni corrispettive - Deduzione di reciproche inadempienze - Individuazione della parte colpevole dell'inadempimento - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
Nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale parte stia l'inadempimento colpevole, è necessaria la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalità, la rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e per stabilire quale di esse sia stata preponderante ed idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)