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Sez. L, Sentenza n. 5618 del 15/03/2006 (Rv. 588017 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Interpretazione di un testo contrattuale per la prima volta in sede di legittimità - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588017-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Poiché l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della violazione delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 cod. civ. o dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale una parte deduca per la prima volta in sede di legittimità la matura contrattuale di un atto, e, trascrivendone alcune parti nel ricorso, pretenda che il giudice di legittimità interpreti per la prima volta nel corso del giudizio tale testo, non riportato nei precedenti gradi di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si assumeva perla prima volta che una delibera interna, relativa all'organizzazione dell'istituto di reddito datore di lavoro avesse il valore di incidere nel rapporto contrattuale tra la banca e i singoli dipendenti, dando luogo al demansionamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)