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Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 06/07/1973 (Rv. 364994 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - QUESTIONI DI STATO E CAPACITA DELLE PERSONE - GIUDIZI FALLIMENTARI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364994-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - QUESTIONI DI STATO E CAPACITA DELLE PERSONE - GIUDIZI FALLIMENTARI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

La necessita dell'intervento del PM ai sensi dell'art 70 n 3 cod proc civ sussiste quando la contestazione abbia per oggetto diretto lo stato e la capacita delle persone e non pure quando alla pronuncia sulla controversia si riconnettano specifiche limitazioni alla capacita ed all'Esercizio dei diritti della persona, quali meri effetti conseguenziali, come avviene nei giudizi fallimentari. (Conf 1160/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 48 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 48 CORTE COST., Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)