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Sez. 1, Sentenza n. 9884 del 19/09/1995 (Rv. 494071 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Intervento del pubblico ministero - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494071-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e si verifica soltanto quando questo ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l'opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente (art. 70, ult. comma, cod. proc. civ.). La facoltà di chiedere il fallimento (art. 6 legge fall.) non costituisce, infatti, per il pubblico ministero, esercizio di un potere di azione, risolvendosi esso in una denuncia al tribunale perché questo provveda di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)