Sez. U, Ordinanza n. 17741 del 03/06/2026 (Rv. 678959-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Tassatività dei comportamenti vietati - Esclusione - Art. 9 del codice deontologico - Norma di chiusura - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale norma di chiusura, consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione, generi immunità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNF aveva escluso il difetto di corrispondenza fra la decisione e l'incolpazione, posto che l'addebito relativo alla condotta sanzionata - consistita nell'esercizio di un'attività di natura imprenditoriale incompatibile con quella forense, in quanto posta in essere in violazione del dovere di indipendenza - era implicitamente contenuto nel capo di incolpazione che, pur se incentrato su condotte corruttive di rilievo penale la cui sussistenza era stata esclusa, richiamava la violazione dell'art. 9 cit. e faceva ripetuto e univoco riferimento all'attività di natura imprenditoriale dell'incolpato).
Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)