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Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 05/12/1995 Cc. (dep. 29/01/1996) Rv. 203744 - 01

Finanze e tributi - Competenza | Reato finanziario - Nozione - Esercizio clandestino dell'attività di raccolta di pronostici e scommesse - Natura finanziaria del reato - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per materia.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203744-01

Finanze e tributi - Competenza

Per reato "finanziario" deve intendersi ogni illecito finalizzato a reprimere la violazione dell'interesse fiscale dello Stato, che viene realizzato in via ordinaria con l'istituzione dei tributi diretti o indiretti o di altri diritti erariali ed in via straordinaria, anche mediante l'esercizio monopolistico di determinate attività lucrative, sottratte alla organizzazione e gestione da parte dei privati. Sono dunque norme di carattere finanziario sia quelle che disciplinano l'attività di accertamento e riscossione dei tributi, sia quelle relative all'esercizio in regime di monopolio di determinate attività di rilievo economico avocate dallo Stato; tra queste ultime rientra anche l'attività di organizzazione e gestione d i giochi lucrativi a carattere collettivo, come i concorsi pronostici e le scommesse, che realizzano l'interesse fiscale perché una quota degli importi riscossi in occasione della raccolta delle puntate degli scommettitori viene versata all'Erario a titolo di tributo. Ne consegue che deve considerarsi reato finanziario il delitto di esercizio in forma clandestina ed abusiva dell'attività di raccolta di pronostici e scommesse (art. 4, primo comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401), che, essendo sanzionato con pena detentiva, appartiene alla competenza per materia del tribunale, ai sensi dell'art. 21 legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)