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Sez. 3, Sentenza n. 519 del 13/02/1997 Cc. (dep. 08/03/1997) Rv. 207288 - 01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Pubblicità all'esercizio di giuochi, scommesse e concorsi pronostici gestiti da organizzazione avente sede all'estero - Su avvenimenti sportivi italiano riservati al C.O.N.I. - Partecipazione a tali giuochi, scommesse e concorsi pronostici - Configurabilità di reati - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207288-01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI

Il dare pubblicità all'esercizio di giuochi, scommesse e concorsi pronostici, gestiti da organizzazione avente sede all'estero, su avvenimenti sportivi italiani riservati dalla legge al C.O.N.I. o ad altri enti concessionari, integra gli estremi del reato di cui all'art.4, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, mentre nella partecipazione ai giuochi, scommesse e concorsi pronostici come sopra indicati è configurabile il reato di cui al comma 3 del medesimo art. 4 citata legge n. 401 del 1989. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione per non essere i fatti previsti dalla legge come reato essendo stato ritenuto necessario che l'organizzazione operi nel territorio nazionale, la S.C. ha osservato che, poiché gli scommettitori operavano con la società di allibratori stranieri mediante un rapporto di provvista istituito presso istituto bancario italiano ed attraverso l'utilizzazione del relativo conto corrente essi pagavano le poste e riscuotevano le vincite, attività che si svolgevano in territorio italiano, così come le scommesse vertevano su attività sportive italiane gestite dal C.O.N.I. e in Italia veniva proposta e pubblicizzata l'offerta, doveva applicarsi, conseguentemente, l'art. 6 cod. pen., in considerazione pure del principio della c.d. "territorialità temperata" (posto dal secondo comma di tale norma), secondo il quale un reato si considera commesso in Italia anche se l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta solo in parte nel nostro Paese ovvero quivi si è verificato il mero evento che è la conseguenza dell'azione od omissione "contra legem").

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)