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Sez. 1, Sentenza n. 664 del 30/01/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207043 - 01

FINANZE E TRIBUTI - LOTTO, LOTTERIE E SIMILI | Organizzazione di lotto clandestino - Ha natura di reato finanziario - Conseguenze in tema di competenza.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207043-01

FINANZE E TRIBUTI - LOTTO, LOTTERIE E SIMILI

Il reato di organizzazione del lotto o di scommesse clandestini, riservati allo Stato o ad altro concessionario, previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989, ha natura finanziaria e, come tale, rientra nella competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, a differenza del gioco d'azzardo con apparecchi vietati, prevista dal quarto comma dello stesso articolo 4, che non comporta alcuna evasione di imposta e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Pretore.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 31/07/1984 num. 400 art. 10, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)