diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 250 del 11/01/1995 (Rv. 489612 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Configurabilità - Condizioni - Somma dovuta in forza della sentenza esecutiva - Integrale pagamento - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489612-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza ad una sentenza di condanna con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. L'acquiescenza tacita non è perciò ravvisabile quando il soccombente abbia provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorché sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione ovvero l'intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poiché l'avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)