Sez. 2, Sentenza n. 10174 del 14/10/1998 (Rv. 519717 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Atti o fatti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
Non può aversi acquiescenza all'impugnazione a norma dell'art. 329 cod. proc. civ. se non allorché il soggetto legittimato abbia posto in essere atti o fatti assolutamente incompatibili, sia sotto il profilo logico sia sotto quello giuridico, con la volontà d'avvalersi dell'impugnazione stessa, mentre l'acquiescenza va esclusa ogni qual volta non possa ravvisarsi una volontà abdicativa ed, anzi, ai comportamenti del soggetto possano attribuirsi finalità diverse ed obiettivamente giustificabili (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del tribunale che, con valutazione insindacabile di merito, aveva escluso che i comportamenti del soggetto legittimato potessero essere considerati espressione univoca d'una volontà di acquiescenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)