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Sez. 3, Sentenza n. 11274 del 15/11/1993 (Rv. 484334 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Spontanea esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484334-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita

La spontanea esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non si può considerare atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e non costituisce acquiescenza, neppure se ad eseguire la sentenza, esecutiva per legge o in forza di clausola, sia la parte vittoriosa, allorché dalla stessa derivino obbligazioni anche a suo carico, ed il soccombente si sia limitato ad accettare il pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)