Sez. 3, Sentenza n. 11274 del 15/11/1993 (Rv. 484334 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Spontanea esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva - Configurabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita
La spontanea esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non si può considerare atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e non costituisce acquiescenza, neppure se ad eseguire la sentenza, esecutiva per legge o in forza di clausola, sia la parte vittoriosa, allorché dalla stessa derivino obbligazioni anche a suo carico, ed il soccombente si sia limitato ad accettare il pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)