Sez. U, Ordinanza n. 27404 del 13/12/2005 (Rv. 585519 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Ipotesi di cui all'art. 35 primo comma del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 legge 205 del 2000 e art. 7 legge n.1034 del 1971, come modificato dal medesimo art. 7 - Tassatività - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In tema di giurisdizione, per effetto della scelta diretta alla semplificazione e all'ammodernamento del sistema -ribadita anche dall'abrogazione dell'art. 13 legge n. 142 del 1992 e di ogni altra disposizione che prevedeva la cognizione del giudice ordinario (ex art. 7 quinto comma legge 205 del 2000) - il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice amministrativo la decisione relativa al risarcimento del danno e ai diritti patrimoniali conseguenti ad annullamento di atti amministrativi - anche attraverso la reintegrazione in forma specifica - nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, e a quella generale di legittimità ex art. 7 terzo comma legge n.1034 del 1971, come modificato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000; peraltro, avendo tali norme carattere eccezionale, al di fuori dei casi e dei tempi in esse considerati, riprende vigore, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, la norma generale di rango costituzionale di cui all'art. 103 Cost., che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sui diritti soggettivi, sicchè - per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sola domanda di danno - non è sufficiente la mera ipotizzabilità della giurisdizione generale di legittimità o di quella esclusiva, essendo necessario che ne ricorrano i concreti presupposti, tenuto conto che le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 5 legge n. 1034 del 1971 sono limitate a quelle insorte tra le parti del rapporto di concessione o tra l'amministrazione e terzi, che tuttavia sostengano di essere o di avere diritto ad essere parti del rapporto (limitazioni, queste, estensibili ai casi contemplati dall'art. 35 primo comma citato). (Nella specie è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Comune dal gestore di un rifugio alpino che, nel lamentare il pregiudizio determinato dallo scarso afflusso di clienti, aveva dedotto - quale causa del danno ingiusto - la onerosità del pedaggio imposto dal predetto Comune per percorrere la strada di accesso al rifugio; la S.C., nell'escludere la giurisdizione del giudice amministrativo invocata dal convenuto, ha rilevato che l'attore era terzo rispetto ai provvedimenti adottati dal Comune ed asseritamene causativi del danno, essendo gli stessi diretti agli utenti della strada, a carico dei quali era imposto il pagamento del pedaggio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)