Sez. 2, Sentenza n. 42934 del 18/09/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv. 260830 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di appello - Udienza di discussione - Assenza della parte civile - Mancata presentazione di conclusioni scritte o nota spese - Liquidazione d'ufficio - Esclusione.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)