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Sez. U - , Ordinanza n. 6099 del 01/03/2023 (Rv. 667190 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Espropriazione per pubblica utilità - Controversie su risarcimento per occupazione e trasformazione del bene - Giurisdizione amministrativa - Controversie su indennità di occupazione legittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Proposizione congiunta - Irrilevanza - Ragioni. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667190-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)