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Sez. U - , Ordinanza n. 19877 del 20/06/2022 (Rv. 665038 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Indennità di occupazione legittima per atti ablativi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Proposizione della domanda unitamente a quella risarcitoria da perdita del bene - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665038-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)