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Sez. 6, Sentenza n. 7267 del 05/07/1984 Ud. (dep. 07/09/1984) Rv. 165586 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO IN BASE ALLA GRAVITÀ DEL FATTO ED AI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165586-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO IN BASE ALLA GRAVITÀ DEL FATTO ED AI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*

La concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce una facoltà del giudice di merito, il quale può negarne la applicazione in base alla gravità del fatto ed ai soli precedenti penali, in quanto in tal modo esprime un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, che non viene ritenuto meritevole dello speciale beneficio. (Conf mass n 157226).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)