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Sez. 5, Sentenza n. 4916 del 21/02/1985 Ud. (dep. 20/05/1985) Rv. 169324 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - CARATTERE FACOLTATIVO O DISCREZIONALE - DINIEGO SULLA BASE DEL SOLO ELEMENTO OGGETTIVO NEGATIVO, OPPURE SOGGETTIVO NEGATIVO - LEGITTIMITÀ - MOTIVAZIONE FONDATA SULL'ESAME DELL'UNICO ELEMENTO FRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. RITENUTO PREVALENTE PER NEGARE LE ATTENUANTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169324-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - CARATTERE FACOLTATIVO O DISCREZIONALE - DINIEGO SULLA BASE DEL SOLO ELEMENTO OGGETTIVO NEGATIVO, OPPURE SOGGETTIVO NEGATIVO - LEGITTIMITÀ - MOTIVAZIONE FONDATA SULL'ESAME DELL'UNICO ELEMENTO FRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. RITENUTO PREVALENTE PER NEGARE LE ATTENUANTI - SUFFICIENZA.*

La concessione delle attenuanti generiche ha carattere facoltativo o discrezionale, in quanto rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e di eventuali altri elementi non previsti dal legislatore, ai fini della più adeguata commisurazione della pena all'entità del fatto ed alla concreta responsabilità dell'imputato. Il diniego di tali attenuanti è legittimo sulla base del solo elemento oggettivo negativo (natura del fatto e sua gravità; modalità di esecuzione del reato) oppure soggettivo negativo (desunto dai precedenti penali o da altri elementi). Per l'assolvimento dell'Obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice esamini tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente per denegarle. (Conf mass n 165719; (Conf mass n 165586; (Conf mass n 164742).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)