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Sez. 1, Sentenza n. 919 del 09/06/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157226 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157226-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*

Affinché possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutte le situazioni prospettate dall'imputato, essendo sufficiente che, attraverso una disamina anche implicita, del fatto e della personalità dello autore, indichi quei dati o quel dato che ritenga prevalente ed idoneo a consigliare o no la concessione del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)