Sez. 1, Sentenza n. 919 del 09/06/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157226 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE.*
Affinché possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutte le situazioni prospettate dall'imputato, essendo sufficiente che, attraverso una disamina anche implicita, del fatto e della personalità dello autore, indichi quei dati o quel dato che ritenga prevalente ed idoneo a consigliare o no la concessione del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)