Sez. L, Sentenza n. 5516 del 04/06/1999 (Rv. 527071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO | Conclusione di un contratto di lavoro al solo scopo, comune alle parti, di costituire un rapporto previdenziale - Accertamento dell'insussistenza del vincolo della subordinazione, diversamente da quanto dichiarato all'ente previdenziale - Tutela apprestata al lavoratore dall'art. 2126 cod. civ. - Inapplicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO
La tutela apprestata in favore del lavoratore dall'art. 2126, primo comma, cod. civ. non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro abbia una causa illecita rappresentata dalla comune intenzione delle parti di costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico perché afferente ad un rapporto denunciato all'ente previdenziale come subordinato, ma rivelatosi "ab origine" mancante del vincolo della subordinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)