Sez. L, Sentenza n. 8830 del 27/11/1987 (Rv. 456193 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - TUTELA DEL LAVORATORE EX ART. 2126 COD. CIV. - ESTENSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - TUTELA DEL LAVORATORE EX ART. 2126 COD. CIV. - ESTENSIONE - LIMITI.*
La tutela apprestata in favore del lavoratore dal disposto dell'art. 2126 cod. civ. - che, pur in presenza di una causa di Invalidità del contratto di lavoro, attribuisce una specifica Rilevanza all'avvenuta prestazione di lavoro, facendone salvi gli effetti per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta essere stata di fatto espletata e sancendo di conseguenza in favore del lavoratore tanto il diritto alla retribuzione quanto quello al versamento dei contributi assicurativi - è negata soltanto nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro si riveli contrario ai principi di ordine pubblico allorquando l'attività lavorativa risulti intrinsecamente illecita (avente perciò normalmente, per il suo contenuto, Rilevanza penale) ovvero allorquando il negozio sia preordinato ad ulteriori finalità vietate dall'ordinamento ed in relazione alle quali il negozio stesso, per comune intento delle parti, abbia semplicemente una funzione strumentale. (V 2991/86, mass n 446001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)