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Sez. L, Sentenza n. 15880 del 12/11/2002 (Rv. 558436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE | Tutela del lavoratore ex art. 1226 cod. civ. - Condizioni - Fattispecie relativa a contratto instaurato in assenza della prevista prova pubblica selettiva.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE

In conformità con i principi costituzionali di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, il contratto di lavoro instaurato in assenza di prova pubblica selettiva con un ente presso il quale, ancorché di natura privata, l'assunzione sia consentita solo mediante procedura concorsuale (nella specie, una " casa di ospitalità") soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., che fa salvi gli effetti del rapporto, ai fini retributivi, per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta di fatto effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)