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Sez. 3, Sentenza n. 702 del 21/01/1995 (Rv. 489822 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Provenienza dal proprietario dell'immobile - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489822-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

In tema di locazioni di immobili non abitativi, la comunicazione al conduttore ex art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392 relativa alla vendita dell'immobile locato, volta ad assicurare al predetto il diritto di prelazione, per produrre gli effetti da tale norma contemplati deve necessariamente provenire dal proprietario dell'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)