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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023 (Rv. 668272 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | "Actio negatoria servitutis" - Domanda riconvenzionale di servitù - Termine di proposizione - Formulazione con la memoria ex art 183 c.p.c. - Inammissibilità. SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668272-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE

Nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)