diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20325 del 16/07/2021 (Rv. 661700 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - IN GENERE | Convenuto in "negatoria servitutis" – Interclusione del fondo – Richiesta di costituzione di servitù di passaggio - Domanda, riconvenzionale – Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661700-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - IN GENERE

Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1031, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)