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Sez. 2, Sentenza n. 11 del 04/01/1977 (Rv. 383508 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFE - DEROGABILITA - PATTUIZIONE CONVENZIONALE DI UN COMPENSO INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - VALIDITA - GEOMETRI - DETERMINAZIONE DI INDEROGABILITA DEI MINIMI TARIFFARI CONTENUTA NELL'ART 5 DEL DM 25 MARZO 1966 - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383508-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFE - DEROGABILITA - PATTUIZIONE CONVENZIONALE DI UN COMPENSO INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - VALIDITA - GEOMETRI - DETERMINAZIONE DI INDEROGABILITA DEI MINIMI TARIFFARI CONTENUTA NELL'ART 5 DEL DM 25 MARZO 1966 - ILLEGITTIMITA.*

Il principio, fissato dall'art 2233 cod civ, secondo cui le tariffe in tema di compensi per prestazioni d'opera professionale costituiscono fonte sussidiaria e suppletiva di Determinazione e possono essere, pertanto, derogate su accordo delle parti, mediante la pattuizione di un compenso inferiore al minimo tariffario, essendo stato sancito da una norma di legge formale, puo essere derogato soltanto in forza di altra disposizione avente pari valore normativo. Ne consegue che, siccome la legge 18 ottobre 1961 n 1181 ha conferito al guardasigilli il potere di stabilire la tariffa per i Geometri, ma non anche quello di apportare deroga al suddetto principio, deve ritenersi illegittimo l'art 5 del DM 25 marzo 1966 che definisce minimi inderogabili i compensi indicati nelle cennate tariffe. (Conf 1736/68, mass n 333604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 18/10/1961 num. 1181, DM 25/03/1966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)