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Sez. 2, Sentenza n. 5219 del 10/09/1980 (Rv. 409048 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409048-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il principio secondo cui per il compenso al professionista la relativa tariffa costituisce fonte sussidiaria e suppletiva alla quale e dato ricorrere, ai sensi dell'art 2233 cod civ, solo quando non sia intervenuta una pattuizione al riguardo, si applica anche quando il compenso pattuito forfettariamente tra le parti risulti inferiore a quello che spetterebbe al professionista (nella specie, ingegnere o architetto) in base ai minimi di tariffa stabiliti dal particolare DM 31 agosto 1958, giacche l'art 2233 cod civ puo essere disapplicato solo in presenza di altra disposizione avente pari valore normativo, che non puo riconoscersi, per il principio della gerarchia delle fonti legislative, al citato DM, il quale, inoltre, e illegittimo sul punto, avendo statuito l'inderogabilita delle tariffe, provvedendo su materia non demandatagli dalla legge 4 marzo 1958 n 143. (V 11/77, mass n 383508; (V 1736/68, mass n 333604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Preleggi art. 1, Legge 04/03/1958 num. 143, DM 31/08/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)