Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 07/06/1968 (Rv. 333604 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - TARIFFA PROFESSIONALE - SUSSIDIARIETA - PATTUIZIONE DI COMPENSO INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - LICEITA - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI ARCHITETTI E INGEGNERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - TARIFFA PROFESSIONALE - SUSSIDIARIETA - PATTUIZIONE DI COMPENSO INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - LICEITA - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI ARCHITETTI E INGEGNERI.*
In materia di compenso per prestazioni d'opera professionale la relativa tariffa costituisce fonte sussidiaria e suppletiva di Determinazione, alla quale e dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 cod.civ. solo quando una pattuizione al riguardo non sia intervenuta tra gli interessati. Tale principio si applica anche quando il compenso pattuito forfettariamente tra le parti risulti inferiore a quanto spetterebbe al professionista in base ai minimi di tariffa stabiliti da un decreto ministeriale (come nel caso degli architetti e degli ingegneri), giacche, essendo la libera derogabilita delle tariffe sancita da una norma di legge(il citato art 2233), tale disposizione puo essere disapplicata solo in virtu di un'altra disposizione di pari vigore normativo -, come e avvenuto per le tariffe professionali forensi la cui inderogabilita e sancita espressamente da una legge particolare -, ma non mai in forza di un semplice decreto ministeriale, munito per sua natura, secondo la gerarchia delle fonti legislative, di forza cogente secondaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 21/08/1958 num. 211 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)