Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011 (Rv. 616766 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Successione di leggi processuali - Conseguenze - Applicabilità della legge sopravvenuta agli atti processuali compiuti sotto il suo imperio - Necessità - Processi iniziati anteriormente all'entrata in vigore - Rilevanza - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)