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Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 21/03/1980 (Rv. 405537 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - INAPPLICABILITA AL RECESSO LEGALE PREVISTO DALL'ART 1385 COD CIV.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405537-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - INAPPLICABILITA AL RECESSO LEGALE PREVISTO DALL'ART 1385 COD CIV.*

La disposizione del primo comma dell'art 1373 cod civ, secondo cui il recesso non puo piu essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda specificamente il recesso convenzionale e non e applicabile al recesso legale previsto dall'art 1385 stesso codice a favore della parte adempiente, nel caso d'inadempimento della parte che ha dato o ricevuto la caparra confirmatoria. (Conf 4545/78, mass n 394220; (Conf 1098/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)